Il taccheggio è il furto di merce che si trova esposta in vendita all’interno di esercizi commerciali.
In quegli esercizi in cui il cliente possa liberamente scegliere e prelevare i prodotti offerti di suo interesse, il taccheggio si realizza tipicamente evitando di esibirli per il dovuto pagamento alla cassa, uscendo dai locali.
Nei termini di furto, la condotta del taccheggiatore soggiace in molti ordinamenti, fra i quali quello italiano, alla disciplina prevista per il furto semplice, con applicazione dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede.
L’antitaccheggio è un’attività specificamente volta al contrasto di questo illecito, e si fonda operativamente sull’allestimento di accorgimenti e strumenti di controllo di vario genere, compresa la vigilanza umana. Sotto quest’ultimo aspetto, in Italia la materia è regolata dall’art.134 del T.U.L.P.S. e più in particolare dal D.M. n°269/2010, entrato in vigore il 16 Marzo 2011.
La disposizione del T.U.L.P.S. (art. 134) individua gli istituti di vigilanza e di investigazioni private, mentre con il D.M. n°269/2010, vengono disciplinati i requisiti per l’ottenimento delle licenze per gestire un istituto di vigilanza o per esercitare la professione di investigatore privato, nonché la specificazione dei servizi consentiti, tra cui appunto l’antitaccheggio.
L’antitacheggio, quindi, può essere svolto, in via esclusiva, da soggetti alle dipendenze di un istituto di vigilanza o di investigazioni private, peraltro, per questi ultimi, dotati di specifica licenza.
La nuova normativa definisce in maniera esaustiva l’attività di antitaccheggio
Per gli istituti di vigilanza si parla di “vigilanza antitaccheggio” (art. 3, comma 2, punto d), indicando il servizio svolto presso negozi, supermercati, ipermercati, grandi magazzini e simili, finalizzato alla prevenzione del reato di danneggiamento, furto, sottrazione ovvero di appropriazione indebita dei beni esposti alla pubblica fede.
Per gli istituti di investigazioni private, si tratta di una licenza specifica, che consente l’espletamento del c.d. “antitaccheggio investigativo”, definito, più tecnicamente (art. 5, comma 1, punto aII. I) come “attività di indagine in ambito commerciale”: si tratta, in particolare, dell’ipotesi di richiesta dal titolare dell’esercizio commerciale volta all’individuazione ed all’accertamento delle cause che determinano, anche a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali nel settore commerciale, anche mediante la raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente.
Prodotti mancanti al momento dell’inventario per una ragione sconosciuta.
In tempi recenti il taccheggio viene sempre più spesso definito con la locuzione eufemistica di differenza inventariale, sottintendendo che l’esercizio vittima di questa pratica debba registrare, al controllo dell’inventario, una differenza non altrimenti spiegabile fra le merci esposte e quelle risultate vendute.
Questo servizio della Real Protection Agency Investigations S.r.l. designa l’insieme delle misure miranti a prevenire delle perdite per i nostri clienti nel settore della distribuzione.
Queste missioni sono assicurate da agenti di istituto di investigazione specializzati in supermercati e ipermercati, catene di negozi, negozi e gallerie.
Agente di istituto investigativo, negozio prevenzione furti
Agente di istituto investigativo negozio video:
Per quel che attiene l’aspetto della difesa elettronica ci sono anche apparati tecnologici fra i quali, ma non solo, antenne capaci di rilevare delle etichette a radio frequenza magnetiche o magneto acustiche.
I succitati nomi rappresentano una parte della clientela che si è affidata a noi per prevenire e risolvere situazioni problematiche, la Società in epigrafe opera in ambiti esteri e nazionali anche di natura Istituzionale.