rpa guardia giurata

Guardia Particolare Giurata

La guardia giurata, propriamente detta “guardia particolare giurata” (G.P.G.), è un privato cittadino che possiede i requisiti utili al rilascio di un titolo di polizia è quindi autorizzato dallo Stato ai sensi dell’art.133 del T.U.L.P.S a tutelare i beni, mobili ed immobili, di privati o enti.

In base all’art.250 del T.U.L.P.S., dopo aver ottenuto il decreto di nomina, la G.P.G. presta giuramento innanzi al Prefetto o ad un funzionario delegato, tuttavia non può tutelare le persone, la cui tutela dell’incolumità è onere e prerogativa esclusivamente dell’Autorità di pubblica sicurezza (art.1).

Le Guardie Giurate fanno riferimento quasi sempre ad un Istituto di vigilanza privata; più di rado a enti o privati, e purché diretti proprietari dei beni da tutelare.

Il titolo di Guardia Particolare Giurata è soggetto a rinnovo ogni due anni previa verifica delle autorità preposte della persistenza dei requisiti psico-fisico-attitudinali nonché legali.

La G.P.G. è inquadrata giuridicamente come “incaricato di pubblico servizio”, benché alcune sentenze della Corte di cassazione ne abbiamo evidenziato anche la qualità di “agente di polizia giudiziaria” e di “pubblico ufficiale”, ma solo quando, in determinate specifiche occasioni, chiamata a prestare soccorso ad altri agenti o ufficiali di pubblica sicurezza (art.139).

 

I poteri delle guardie giurate si rifanno ad un ordinamento del 1931, mentre da qualche anno si parla di una imminente riforma del settore della vigilanza privata, resa ormai necessaria dallo scenario attuale in cui le odierne guardie giurate si trovano ad operare.

Le G.P.G. possono stendere dei verbali in relazione al servizio cui sono destinate ma questi fanno fede in giudizio fino “prova contraria” e non a fino a “querela di falso” come avviene per gli agenti di polizia giudiziaria.

Il “porto di pistola” di cui sono quasi sempre dotate le G.P.G. è per “difesa personale” con tassa governativa ridotta, quindi dà diritto al porto, anche fuori servizio, in tutto il territorio nazionale, isole comprese, con le limitazioni imposte dalla legge (non si può portare l’arma negli stadi, nei seggi elettorali, nelle pubbliche assemblee, riunioni politiche, ecc.). Quello di fucile rilasciato invece raramente e dalle questure per chi effettua trasporto valori, consente il Porto solo durante il servizio.

 

Il rinnovo del “porto d’armi” è annuale e solitamente coincide con quello del “decreto di nomina”che è biennale. Alle G.P.G.  che prestano servizio armato, quindi, vengono rilasciate due differenti “autorizzazioni di polizia”, seppur collegate fra loro; questo perché in qualche luogo i regolamenti delle questure prevedono solo il servizio disarmato, come nel caso del controllo negli aeroporti; in altri casi, lo stesso cliente dell’Istituto di vigilanza richiede guardie prive di pistola. Di conseguenza, anche se raramente, alcune prefetture rilasciano il decreto ma non il porto.

Alle G.P.G.  armate viene poi concesso dalla legge meno potere nell’uso delle armi rispetto ai “pubblici ufficiali”: esse, anche in servizio, possono farne uso solo per legittima difesa (anche di terze persone); e gliene viene concesso l’uso legittimo come agli agenti e ufficiali di pubblica sicurezza, per la repressione in flagranza di determinati delitti.

 

Alle guardie particolari giurate e gli istituti di vigilanza dai quali esse per lo più dipendono, i titoli vengono rilasciati dalla prefettura; il controllo sull’operato viene poi espletato della questura. Come anche del questore è il regolamento provinciale sulle modalità del servizio e le dotazioni.

Secondo l’art.133 gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare G.P.G. alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari o immobiliari, possono anche, con l’autorizzazione del Prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprietà stesse.

 

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